L’Alzheimer è una malattia: nessuna spesa può essere addebitata al malato (ed ai suoi familiari) per la retta di degenza

L’Alzheimer è una malattia: nessuna spesa può essere addebitata al malato (ed ai suoi familiari) per la retta di degenza
04 Luglio 2017: L’Alzheimer è una malattia: nessuna spesa può essere addebitata al malato (ed ai suoi familiari) per la retta di degenza 04 Luglio 2017

Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 617/2017, pubblicata il 1 marzo 2017, si aggiunge alla sempre più nutrita schiera di Giudici di merito che hanno escluso la possibilità di addebitare ai malati di Alzheimer (o di altre forme di demenza senile) in stadio avanzato parte delle rette di assistenza residenziale presso istituti di ricovero.

Questa giurisprudenza si pone nel solco dei principi di diritto affermati dalla nota a sentenza n. 4558/2012 che per la prima volta (in una causa nella quale i ricorrenti erano patrocinati dall’Avv. Miotto) ha dichiarato la nullità per mancanza di causa di un’obbligazione che, al riguardo, i familiari di un malato di Alzheimer avevano assunto nei confronti di un Comune.

Il Tribunale brianzolo ha accolto l’opposizione ad un decreto ingiuntivo proposta dall’amministratore di sostegno di un malato affetto dal medesimo morbo che, sulla base della documentazione prodotta in causa, era risultato esser giunto ormai “ad uno stadio molto grave”, tale da privare il degente di qualsiasi autonomia personale, necessitando di continuo monitoraggio, l’assistenza infermieristica e cure mediche, anche per altre patologie di cui era afflitto.

La sentenza in questione è partita dall’elementare rilievo per cui “sulla base della riforma sanitaria del 1978 tutti i cittadini hanno diritto all’erogazione gratuita delle prestazioni di carattere sanitario”, mentre “l’art. 30 della legge n. 730 del 1983 dispone che sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio assistenziali”.

Quest’ultima prescrizione è stata rafforzata da altre norme successive, non ultimo il DPCM 14.2.2001, che “ha distinto “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale” che sono a carico delle Asl, “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria”, che sono di competenza dei Comuni con partecipazione alla spesa da parte dei cittadini e “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria che sono a carico del servizio sanitario””.

Dati questi presupposti giuridici, in via di fatto il Tribunale ha concluso che “quelle prestate dalla casa di cura” al malato di cui sopra “erano prestazioni di carattere prevalentemente sanitario”, con la conseguenza che “tali prestazioni erano a carico del servizio sanitario” e non potevano essergli addebitate nemmeno in parte.

Tale constatazione determinava, secondo il Tribunale, la nullità per mancanza di causa dell’”dell’impegno sottoscritto” dall’amministratore di sostegno del malato “di provvedere al pagamento giornaliero della retta” di degenza, essendo questo onere  “a carico del servizio sanitario”.

Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato e l’Istituto di ricovero che l’aveva richiesto condannato a rifondere le spese di lite.

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